Il futuro dei reati tributari nel dopo-coronavirus
Com’è noto il D.L. 74/2000 ha introdotto, tra le altre, due ipotesi di reati tributari, che hanno coinvolto moltissimi imprenditori nel corso degli ultimi anni. Parliamo, ovviamente, dell’art. 10 bis e 10 ter che disciplinano il primo, il reato di omesso versamento delle ritenute, il secondo il reato di omesso versamento dell’IVA.
Negli ultimi anni l’approccio della magistratura a queste ipotesi di reato si era “ammorbidito” ammettendo diverse ipotesi di scriminanti e scusanti che consentivano all’imprenditore di evitare la condanna penale. Si stava formando un orientamento favorevole all’imprenditore, con una tendenza a giustificare gli omessi pagamenti in presenza di concrete circostanze di difficoltà. Qual è il futuro di questa tipologia di reato? Come si inserirà l’emergenza coronavirus in questo contesto? Andiamo con ordine.
Per tali ipotesi di reato il legislatore ha stabilito delle soglie di rilevanza, ovvero delle soglie di omissione, sotto le quali la condotta non ha rilevanza penale e sopra la quale, invece, la condotta è penalmente rilevante. Queste soglie hanno subito diverse modifiche e oscillazioni nel corso degli anni, sia per interventi legislativi, sia per interventi della Corte Costituzionale. Oggi le soglie di rilevanza sono
1. € 250.000,00 per l’omesso versamento IVA
2. € 150.000,00 per l’omesso versamento di ritenute
Ciò significa che l’imprenditore che alla scadenza annuale (solitamente 27 dicembre) per il versamento dell’IVA relativa all’anno fiscale precedente non versa il dovuto, con un omesso pagamento che supera € 250.000,00, commette il reato di cui all’art. 10 ter. Se l’omissione non arriva alla soglia, pur rimanendo ovviamente la questione fiscale, non si configura il reato. Discorso identico per il reato di omesso versamento delle ritenute, con una soglia di € 150.000,00.
Ciò premesso, nel corso degli anni, oltre alle modifiche apportate dal legislatore, si è sviluppato un animato dibattito sulla possibilità che la crisi finanziaria di una impresa, unita ad una carenza di liquidità possa, in alcuni casi, fornire una scriminante alla condotta omissiva. Un primo orientamento uniforme negava qualsiasi ipotesi di scusante per l’imprenditore che incorreva in una delle ipotesi menzionate. Negli anni però si sono potute annoverare numerose sentenze di merito e di Corte di Cassazione, che hanno aperto la strada ad una possibile soluzione di segno opposto. In presenza di determinate circostanze, la condotta dell’imprenditore può essere scriminata. I presupposti, sommariamente menzionati sono:
1. La presenza di una oggettiva crisi di liquidità, presente al momento dell’omissione, quindi della scadenza;
2. Il fatto che la crisi sia intervenuta in maniera improvvisa ed imprevedibile;
3. La condotta dell’imprenditore che ha possa dimostrare di aver fatto tutto il possibile per risolvere la crisi.
Rispetto al passato, quindi, vi è già una grande apertura. In precedenza a nulla rilevava la crisi dell’impresa e le ragioni della stessa. Se vi era l’omissione vi era il reato. Oggi non è più così, essendo stata individuata quella serie di requisiti che possono consentire di escludere la responsabilità penale del soggetto agente.
Quali scenari possiamo ipotizzare dopo l’emergenza coronavirus?
In primo luogo sarà necessario analizzare con attenzione l’impatto della normativa emergenziale che ha previsto e prevederà, verosimilmente, degli spostamenti nelle scadenze e delle modalità agevolate per i pagamenti tributari. Già questo primo aspetto potrebbe avere una grande rilevanza nella fattispecie che stiamo analizzando, poiché sarà necessario vedere SE e QUANDO potrà ancora essere commesso il reato tributario. Ipotizzando che ci si debba comunque trovare, prima o poi, di fronte ad una nuova scadenza e che questa non venga rispettata dall’imprenditore con una omissione sopra-soglia, sorge il più importante interrogativo: la crisi da coronavirus potrà giustificare l’omissione?
La prima risposta sembrerebbe positiva: la crisi da coronavirus contiene quei requisiti di cui si è detto poc’anzi. La crisi era assolutamente imprevedibile, non vi era modo di fronteggiarla per l’imprenditore che ha dovuto chiudere l’azienda per il rispetto del lockdown e quindi nessuna colpa si potrebbe muovere. Vi è però una riflessione in merito all’ultimo requisito: era impossibile accedere a nuove linee di credito? In realtà, in linea teorica, ciò sarebbe possibile, stante quanto previsto dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Rilancio. Ed allora se l’imprenditore poteva ricorrere al credito e non lo ha fatto oppure lo ha fatto con scarsi risultati, non necessariamente la crisi da coronvirus potrà essere idonea giustificazione per escludere la rilevanza penale della condotta omissiva.
In conclusione lo scenario attuale, unito all’orientamento che si era andato formando negli ultimi anni, potrebbe portare una certa elasticità nel considerare le possibili scriminanti in favore dell’imprenditore, ma l’emergenza da Covid-19, probabilmente, non potrà rappresentare un comodo lasciapassare per tutte le fattispecie di omesso pagamento tributario extra-soglia.