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Colpa medica

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Reati connessi alla colpa medica

 

Le professioni sanitarie sono tra le più complesse, pericolose e delicate. Allo stesso modo è fuor di dubbio l’importanza che rivestono tali mansioni ed è per questa ragione che l’ordinamento riconosce agli esercenti le professioni mediche una particolare tutela. Se consideriamo, infatti, quanti e quali rischi vi siano ogni qualvolta si somministra ad un paziente una terapia o, soprattutto, si procede ad intervento chirurgico e consideriamo, allo stesso tempo, che ogni lesione provocata ad altri è un reato, fare il medico sarebbe troppo rischio e pericoloso. Le professioni mediche però rappresentano un bene prezioso per la società e per tali ragioni, nell’ambito medico valgono regole particolari.

 

Il principio guida che l’ordinamento ha cercato di seguire (seppur non sempre in maniera ordinata ed organica) è suddivisibile in due obiettivi principali:

1.    Tutelare da azioni pretestuose i medici che hanno correttamente operato, facendo tutto il possibile per tutelare al meglio la salute del paziente, seguendole linee guida per ciascuno ambito medico e agendo con perizio, prudenza e diligenza;

2.    Sanzionare severamente le condotte che, invece, hanno visto l’esercente la professione medica agire senza seguire le linee guida, con imperizia.

Ovviamente l’ambito e molto complesso, ma così come è corretto tutelare gli esercenti le professioni mediche qualora abbiano agito nel migliore dei modi possibili, allo stesso modo deve ritenersi assolutamente legittimo sanzionare coloro che hanno agito scorrettamente.

Le vittime di errori medici e della cosiddetta “malpractice“ hanno il pieno diritto ad ottenere un giusto risarcimento. Per gli aspetti civilistici di questo argomento e, quindi, per la possibilità di ottenere un risarcimento per le vittime di errori medici, rimandiamo alla apposita sezione di questo sito.

Per l’ambito penale, la materia è stata oggetto di numerose riforme e interventi, sino all’ultimo in ordine di tempo, la cosiddetta Legge Gelli-Bianco che ha introdotto l’art. 590 sexies del codice penale:

Art. 590 sexies

Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario

Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 (che disciplinano i casi di omicidio colposo e lesioni colpose) sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

 

Con tale norma il legislatore ha voluto eliminare il concetto di “colpa lieve” (unica ipotesi che in precedenza escludeva la responsabilità medica) limitando la scriminante alla sola ipotesi di colpa per imperizia. Rimangono molte incertezze interpretative in materia, sia perché sembra punirsi solo più la imperizia, lasciando incerto lo scenario per i concetti di imprudenza e negligenza, sia perché la norma si riferisce solo a lesioni o omicidio colposo, escludendo varie altre ipotesi di reato.