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Reati in materia di armi

reati in materia di armi

Reati in materia di detenzione di armi

La detenzione e l’utilizzo di armi, sia per ragioni sportive o di collezionismo, sia per ragioni di sicurezza e difesa personale, sono ormai molto diffusi. La normativa italiana in materia, però, è molto rigorosa e non bisogna commettere errori, al fine di evitare di commettere delle leggerezze che possono integrare delle condotte di reato.

L’ordinamento prevede, infatti, che praticamente qualsiasi condotta che abbia relazione con le armi, debba essere autorizzata e, in mancanza di una autorizzazione, potremmo commettere un reato.

 

Vediamo alcune delle principali ipotesi

Art. 695.

Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi.

Chiunque, senza la licenza dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato, o esporta, o pone comunque in vendita armi, ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o d'industria, è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a euro 1.239.

Non si applica la pena dell'arresto, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche.

Art. 696.

Vendita ambulante di armi.

Chiunque esercita la vendita ambulante di armi è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a euro 1.239.

Art. 697.

Detenzione abusiva di armi.

Chiunque detiene armi o caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o munizioni senza averne fatto denuncia all'Autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l'arresto da tre a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371.

Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a euro 258.

Art. 698.

Omessa consegna di armi.

Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'Autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o le munizioni da lui detenute, è punito con l'arresto non inferiore a nove mesi o con l'ammenda non inferiore a euro 123.

Art. 699.

Porto abusivo di armi.

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi.
Soggiace all'arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza.

Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in un luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate.